Un cittadino, dopo aver ricevuto un acconto per danni da alluvione, chiedeva il saldo del contributo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. La Corte ha stabilito che l'interpretazione atti amministrativi da parte del giudice di merito è insindacabile se logica e plausibile, anche se ne esistono altre possibili. Il termine "acconto" non garantiva automaticamente il diritto al saldo, che richiedeva un ulteriore provvedimento discrezionale mai emanato.
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