Un detenuto, già condannato per associazione mafiosa e omicidi, ha contestato la proroga del suo Regime detentivo speciale 41-bis. Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato la misura, ritenendo persistente la sua pericolosità e la capacità di mantenere contatti con l'organizzazione criminale, nonostante la sua dichiarata dissociazione. Il detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando errori di legge e mancanza di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che il regime 41-bis ha scopo preventivo, non punitivo, e che la dissociazione verbale non basta a escludere il pericolo di contatti, specialmente per ruoli di vertice. La decisione ha quindi confermato la legittimità della proroga del Regime detentivo speciale 41-bis.
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