La Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di comunicazione di una sentenza tramite PEC, l'unica prova idonea a dimostrare l'avvenuta notifica è la ricevuta di accettazione e consegna generata dal sistema. Un'attestazione della cancelleria che affermi il contrario non ha valore legale se contraddetta da una ricevuta di mancata consegna. Di conseguenza, se la comunicazione sentenza PEC fallisce e non viene effettuato il successivo deposito in cancelleria, il termine per impugnare non inizia a decorrere.
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