Una Società Cooperativa ha contestato un'ingiunzione di pagamento per la tassa sui rifiuti (TARSU), lamentando l'assenza di un contraddittorio preventivo prima dell'emissione dell'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'azione del Concessionario della riscossione. I giudici hanno chiarito che per i tributi locali non armonizzati, come la TARSU, non esiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge specifica. Inoltre, la mancata impugnazione dei precedenti avvisi di accertamento rende la pretesa tributaria definitiva, impedendo al contribuente di sollevare contestazioni tardive in fase di riscossione.
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