La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26341/2025, ha stabilito che ai dipendenti delle società a partecipazione pubblica non si applica il blocco stipendiale previsto per il pubblico impiego. Un lavoratore aveva richiesto le differenze retributive maturate a seguito del rinnovo del CCNL del settore terziario. La società, interamente partecipata da un ente pubblico, si era opposta invocando le norme sul contenimento della spesa pubblica. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società, affermando che la disciplina sulla retribuzione società partecipate segue le regole del diritto privato. Qualsiasi intervento di contenimento dei costi del personale deve passare attraverso la contrattazione di secondo livello e non può essere imposto unilateralmente, disapplicando gli aumenti previsti dal contratto collettivo nazionale.
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