Un Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per l'eccessiva durata di una causa civile iniziata nel 2008 e cancellata dal ruolo nel 2018. La Corte d'Appello ha respinto la domanda, ritenendo che il processo fosse estinto per inattività delle parti e che mancasse la prova del danno psicologico. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Cittadino. I giudici hanno chiarito che, poiché la domanda di indennizzo è stata presentata prima della scadenza del termine per riassumere la causa, il processo era ancora giuridicamente pendente. Di conseguenza, il diritto all'equa riparazione era già maturato e la sofferenza psicologica causata dall'incertezza del giudizio si presume esistente, senza necessità di fornire ulteriori prove. La decisione impugnata è stata cassata con rinvio.
Continua »