La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 122/2024, chiarisce un punto cruciale sull'equa riparazione per irragionevole durata del processo. Se il creditore, dopo un'esecuzione forzata contro lo Stato, avvia anche un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento, il termine per chiedere un nuovo indennizzo decorre dalla fine di quest'ultimo procedimento. La Corte considera l'intero percorso esecutivo come un unicum. Tuttavia, ha cassato la decisione precedente perché, in casi simili, devono essere citati in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia quello dell'Economia, garantendo l'integrità del contraddittorio.
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