Un lavoratore, impiegato per anni da un'amministrazione regionale con contratti a termine reiterati, ha richiesto il risarcimento del danno per l'abuso subito. La Corte d'Appello aveva negato il risarcimento, considerando i contratti nulli per mancanza di forma scritta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che la tutela contro l'abuso, nota come danno comunitario, spetta al lavoratore anche in caso di contratto nullo. La nullità formale, infatti, rappresenta un'ulteriore colpa del datore di lavoro pubblico e non può vanificare la protezione imposta dal diritto dell'Unione Europea.
Continua »