La Corte di Cassazione chiarisce la netta distinzione tra i rimedi processuali per chi è stato giudicato in sua assenza. Un individuo, condannato con un vecchio processo in contumacia, ha chiesto la rescissione del giudicato, un istituto più recente. La Corte ha dichiarato l'istanza inammissibile, specificando che per un processo in contumacia l'unico rimedio applicabile è la restituzione nel termine (secondo la vecchia normativa). Crucialmente, ha stabilito che il giudice non può 'salvare' un'istanza errata riqualificandola, poiché si tratta di rimedi con natura e presupposti differenti.
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