La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28979/2025, ha stabilito un principio chiave in materia previdenziale forense. In caso di cancellazione di un professionista dalla Cassa per incompatibilità, non è previsto il rimborso contributi integrativi. Questi, a differenza dei contributi soggettivi, hanno una funzione solidaristica a sostegno dell'intera categoria e non sono legati alla singola posizione pensionistica. Pertanto, il loro versamento è legittimo finché il professionista è iscritto all'Albo e non costituisce un indebito da restituire.
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