La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un ente regionale contro una società di distribuzione carburanti, confermando il diritto al rimborso IRBA (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione). La Corte ha stabilito che spetta all'amministrazione finanziaria, e non al contribuente, provare che l'imposta sia stata trasferita sul consumatore finale. Inoltre, ha ribadito l'incompatibilità dell'IRBA con il diritto dell'Unione Europea, in quanto priva di una 'finalità specifica' richiesta dalle direttive comunitarie, giustificandone la disapplicazione da parte dei giudici nazionali.
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