Un cittadino straniero ha presentato ricorso contro il suo trattenimento, sostenendo che i termini per l'esame accelerato della sua domanda di asilo fossero scaduti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che le norme che regolano il trattenimento richiedente asilo (art. 6, D.Lgs. 142/2015) sono distinte da quelle relative alla procedura di esame della domanda (art. 28 bis, D.Lgs. 25/2008). Di conseguenza, il superamento dei termini procedurali non invalida automaticamente la misura del trattenimento, che è soggetta a propri limiti di durata massima.
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