Un imprenditore del settore funebre, sottoposto a misura cautelare per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l'omissione del nuovo istituto dell'interrogatorio preventivo. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, stabilendo che, sebbene l'omissione di tale interrogatorio comporti una nullità, questa è sanata qualora sussista un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto giustificata l'omissione in virtù di precedenti tentativi degli indagati di ostacolare le indagini. La sentenza ha inoltre confermato la qualificazione del reato come corruzione sistemica e non concussione.
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