Un promotore finanziario ha richiesto l'indennizzo per cessazione attività commerciale dopo aver chiuso la propria attività. L'Ente Previdenziale ha negato il beneficio, sostenendo che tale indennità spetti solo agli agenti di commercio tradizionali e non a chi opera nel settore finanziario. La Corte d'Appello ha invece dato ragione al lavoratore, valorizzando la sua iscrizione all'Enasarco e l'utilizzo di un contratto di agenzia. Contro questa decisione, l'Ente Previdenziale ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando che la questione è del tutto nuova e priva di precedenti specifici, ha emesso un'ordinanza interlocutoria. I giudici hanno stabilito che il caso, per la sua complessità e per l'impatto su molteplici contenziosi simili, non può essere deciso in camera di consiglio, disponendo quindi il rinvio della causa alla pubblica udienza per un esame più approfondito.
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