La Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità del mediatore immobiliare per non aver informato un acquirente dell'esistenza di irregolarità urbanistiche, anche se sanabili. Secondo i giudici, una generica menzione di 'aggiornamento catastale e urbanistico in corso' nella proposta d'acquisto non è sufficiente ad adempiere al dovere di corretta informazione. Il mediatore ha l'obbligo di comunicare ogni circostanza rilevante che possa influire sulla conclusione del contratto o sulle sue condizioni. La mancata comunicazione di un abuso edilizio, anche se non tale da rendere l'immobile incommerciabile, configura un inadempimento che giustifica la richiesta di risarcimento danni da parte dell'acquirente, commisurata anche alla provvigione versata.
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