Un'azienda, a seguito di una crisi, ha rinegoziato al ribasso gli stipendi dei propri dirigenti. L'istituto previdenziale ha contestato tale operazione, pretendendo i contributi sulla base della retribuzione originaria. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che se l'accordo modificativo rispetta il minimale contributivo previsto dalla legge e dai contratti collettivi, la contribuzione è dovuta solo sulla retribuzione effettivamente erogata, anche se inferiore a quella pattuita inizialmente.
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