Una società si è opposta a una cartella di pagamento che disconosceva un credito d'imposta, emessa a seguito di un controllo automatizzato. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della procedura, chiarendo che quando il disconoscimento deriva da una semplice verifica incrociata dei dati forniti dal contribuente stesso (in questo caso, il credito era già stato utilizzato), l'Amministrazione Finanziaria può procedere direttamente con l'iscrizione a ruolo senza un preventivo avviso bonario, poiché non si tratta di una valutazione di merito ma di un riscontro puramente documentale.
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