Una proprietaria di un immobile contesta un ordine di demolizione, sostenendo che il terreno su cui ha costruito è privato poiché il fosso sottostante è una fognatura e non un corso d'acqua demaniale. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando la decisione del tribunale specializzato. La Corte chiarisce che la distinzione fattuale tra un corso d'acqua e una fognatura spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Viene ribadito che le acque pubbliche fanno parte del demanio inalienabile dello Stato.
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