La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una contribuente che eccepiva la prescrizione di contributi previdenziali risalenti al 2001. La Corte ha stabilito che, una volta che l'atto impositivo originario (la cartella di pagamento) è diventato definitivo perché non impugnato, non è più possibile sollevare eccezioni relative a fatti precedenti, come la prescrizione del credito. Inoltre, ha confermato che un'intimazione di pagamento successiva, contenente i dettagli del debitore e della pretesa, è un atto idoneo a interrompere il decorso della prescrizione.
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