La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Cassa Geometri contro un geometra, pensionato INPDAP, che rifiutava il pagamento dei contributi per l'anno 2009. Il professionista sosteneva che una precedente sentenza favorevole per l'anno 2006 facesse stato anche per le annualità successive. I giudici hanno chiarito che il giudicato esterno non si estende ad annualità diverse basate su differenti presupposti di fatto. Inoltre, la Corte ha ribadito il principio dell'iscrizione obbligatoria Cassa Geometri: per far scattare l'obbligo contributivo minimo basta l'iscrizione all'albo professionale. L'esercizio occasionale dell'attività o l'assenza di reddito sono irrilevanti, così come l'iscrizione ad un'altra gestione previdenziale, a meno che il professionista non provi i requisiti di esonero previsti dai regolamenti della Cassa tramite le specifiche modalità richieste, come l'autocertificazione. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio.
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