Una dipendente pubblica, già segretaria comunale transitata per mobilità volontaria presso un Ministero, ha richiesto l'inquadramento nel ruolo dirigenziale dell'ente. Dopo il rigetto nei gradi precedenti, la lavoratrice ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima dell'udienza, la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso per cassazione, pur senza dimostrare la notifica e l'accettazione da parte del Ministero. La Corte di Cassazione ha preso atto di questa volontà, dichiarando il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Di conseguenza, il giudizio si è concluso senza una decisione sul merito della pretesa di inquadramento, e la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali tra le parti.
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