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Legge n. 300 del 1970, art. 18 comma 4

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Qualifica di armatore: onere della prova e licenziamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società di navigazione contro la sentenza che annullava il licenziamento di un marittimo per difetto di forma scritta. La società sosteneva di non avere la qualifica di armatore al momento dei fatti, ma la Corte ha ritenuto i motivi del ricorso incentrati su questioni di fatto e privi di autosufficienza, confermando la presunzione che il proprietario della nave sia anche l'armatore in assenza di prova contraria.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato
La Corte di Cassazione conferma che un licenziamento collettivo è illegittimo se l'azienda limita la platea dei lavoratori a una sola sede, senza confrontare i profili professionali fungibili presenti in altre unità produttive. Tale violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava un licenziamento collettivo limitandolo a una sola sede. Un lavoratore impugnava il recesso. La Cassazione ha confermato l'illegittimità, chiarendo che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da considerare deve includere l'intero complesso aziendale, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive. La sola distanza geografica non è una giustificazione valida.
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Termini licenziamento disciplinare: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5485/2024, ha stabilito che il licenziamento di un lavoratore è illegittimo se l'azienda non rispetta i termini per la sanzione previsti dal contratto collettivo. Nel caso specifico, l'azienda aveva superato il termine di sei giorni per irrogare la sanzione relativa a una prima contestazione, cercando di sospenderlo con una seconda contestazione poi rivelatasi infondata. La Corte ha chiarito che superare i termini licenziamento disciplinare equivale ad accettare le giustificazioni del lavoratore, facendo venir meno la giusta causa del recesso.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici e scelta
Una società ha effettuato un licenziamento collettivo considerando solo i dipendenti di una sede specifica. I tribunali hanno dichiarato il licenziamento illegittimo, poiché l'azienda non ha giustificato la mancata inclusione di personale con professionalità simili di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori non può essere limitata geograficamente senza valide e oggettive ragioni tecnico-produttive, confermando la reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava una procedura di licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti a una sola delle sue filiali. Un lavoratore licenziato ha impugnato la decisione, ottenendo ragione in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo, poiché la platea dei lavoratori da considerare per la scelta deve includere tutti i dipendenti con professionalità comparabili e fungibili presenti nell'intera azienda, non solo nella sede interessata dalla riduzione di personale. La Corte ha ribadito che la violazione di questo criterio di scelta comporta l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta per sede
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3260/2024, ha respinto il ricorso di una società che, in una procedura di licenziamento collettivo, aveva limitato la platea dei dipendenti da licenziare a una sola delle sue sedi. La Corte ha ribadito che, in assenza di comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che rendano i lavoratori non fungibili, la comparazione deve avvenire su tutta la platea aziendale di dipendenti con mansioni simili. La limitazione territoriale unilaterale costituisce una violazione dei criteri di scelta, comportando l'applicazione della tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti scelta dipendenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1972/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la selezione dei dipendenti da licenziare a una sola sede. La Corte ha ribadito che la platea dei lavoratori deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano specifiche e comprovate ragioni tecnico-produttive. La violazione di questo principio non è un vizio formale ma sostanziale, comportando il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se la platea è limitata
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1970/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare alla sola sede oggetto di chiusura, ignorando la presenza di professionalità fungibili in altre unità produttive. Tale limitazione costituisce una violazione dei criteri di scelta legali e comporta il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: l’intera azienda va inclusa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1948/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da selezionare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive, la comparazione deve avvenire sull'intero complesso aziendale. La distanza geografica e i costi di trasferimento non sono, di per sé, ragioni sufficienti a derogare a questo principio, configurando una violazione sostanziale dei criteri di scelta che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Licenziamento collettivo: illegittimo senza confronto
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza confrontare le loro professionalità con quelle dei colleghi di altre sedi. Secondo la Corte, in assenza di comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino tale limitazione, la comparazione deve avvenire a livello aziendale complessivo per garantire una corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso dell'azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: obbligo di scelta nazionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede produttiva. La Corte ha ribadito che la platea di comparazione deve estendersi a tutti i lavoratori con professionalità simili nell'intera organizzazione aziendale, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, confermando il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro.
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Patto di prova nullo: reintegra e risarcimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24201/2025, ha stabilito che un licenziamento intimato per mancato superamento di un patto di prova nullo deve considerarsi come un licenziamento per insussistenza del fatto. Di conseguenza, al lavoratore spetta la tutela reintegratoria prevista dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), e non la mera tutela indennitaria. La Corte ha chiarito che l'invalidità del patto rende il recesso del datore di lavoro privo di qualsiasi giustificazione fattuale, equiparandolo alle ipotesi più gravi di licenziamento illegittimo.
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