Una società ha impugnato una cartella di pagamento, sostenendo l'invalidità della notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la notifica atti tributari a una persona giuridica può essere legittimamente effettuata direttamente alla persona fisica che la rappresenta, in alternativa alla sede legale. La Corte ha inoltre ribadito i rigorosi requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare il principio di autosufficienza, che impone di includere nell'atto tutti gli elementi necessari alla valutazione della censura.
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