Una struttura sanitaria ha fornito prestazioni in base a un provvedimento cautelare che sospendeva la revoca del suo accreditamento sanitario. Tuttavia, la successiva sentenza di merito ha confermato la legittimità della revoca. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che nessun pagamento è dovuto, né a titolo contrattuale né come indennizzo per ingiustificato arricchimento. La decisione si fonda sul principio del giudicato amministrativo esterno, che ha accertato l'inesistenza di un valido rapporto di accreditamento, e sulla natura 'imposta' dell'arricchimento, che esclude l'applicabilità dell'art. 2041 c.c.
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