La Corte di Cassazione ha stabilito che la decorrenza pensione, qualora l'assicurato si avvalga della facoltà di computare i contributi versati nella Gestione Separata, deve essere fissata alla data della domanda amministrativa e non può essere retrodatata al momento in cui sono maturati i requisiti anagrafici e contributivi. La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, cassando la sentenza d'appello che aveva anticipato la decorrenza di diversi anni, e ha chiarito la distinzione fondamentale tra il momento in cui si matura il diritto alla pensione e quello da cui il trattamento economico ha effettivamente inizio, che dipende dalla manifestazione di volontà dell'interessato.
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