Un proprietario terriero ha richiesto la tutela del possesso di un sentiero, reso meno agibile dalla costruzione di una rampa da parte dei vicini. La rampa causava lo scarico di fango e acqua piovana. Dopo i primi gradi di giudizio, il proprietario ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, non perché il proprietario avesse torto nel merito, ma perché l'atto era stato redatto in modo confuso e non rispettava i rigidi requisiti formali richiesti dalla legge. Di conseguenza, il proprietario ha perso l'ultimo grado di giudizio a causa di un vizio di forma, confermando la decisione precedente.
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