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Legge n. 223 del 1991, art. 5

18 provvedimenti

Licenziamento Collettivo: Azienda Sbaglia Criteri, Lavoratore Reintegrato
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo intimato da una compagnia aerea. Il Lavoratore era stato licenziato senza che l'Azienda avesse correttamente applicato i criteri di scelta. In particolare, l'Azienda non aveva comparato le sue professionalità con quelle di altri dipendenti con mansioni simili, anche se operanti in reparti diversi. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di licenziamento collettivo, la comparazione deve estendersi all'intero complesso aziendale, valutando la fungibilità delle posizioni lavorative. La decisione ha confermato la reintegrazione del Lavoratore e il risarcimento dei danni, sottolineando l'importanza della corretta applicazione dei criteri di scelta.
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Licenziamento Collettivo Illegittimo: Lavoratrice Reintegrata, Aziende Condannate
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo illegittimo di una Lavoratrice, inizialmente disposto da una Compagnia Aerea e poi trasferito a una nuova Azienda Aerea. I giudici hanno stabilito che l'Azienda non aveva applicato correttamente i criteri di scelta, non comparando la Lavoratrice con colleghi che svolgevano mansioni fungibili. La Corte ha ribadito che l'onere della prova sui criteri di scelta spetta al datore di lavoro. Ha inoltre chiarito che gli accordi sindacali in caso di trasferimento d'azienda non possono derogare al passaggio automatico dei lavoratori e che le domande di accertamento del credito verso un'azienda in amministrazione straordinaria sono competenza del giudice del lavoro. I ricorsi delle Aziende sono stati respinti, con condanna al pagamento delle spese legali.
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Licenziamento collettivo: legittimo se chiude un intero settore
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo, sostenendo che l'azienda non abbia applicato correttamente i criteri di scelta. In particolare, lamenta che la comparazione sia stata limitata al suo settore e non estesa a tutto il personale con mansioni simili. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto il ricorso. Il principio sancito è chiaro: se un'azienda sopprime un intero settore o un'unità produttiva autonoma, licenziando tutto il personale ad essa addetto, non è tenuta a effettuare una valutazione comparativa con i dipendenti di altri reparti. In questo caso, il licenziamento collettivo è legittimo perché la scelta dei lavoratori da licenziare coincide con l'intero organico del settore eliminato.
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Criteri licenziamento collettivo: No al calcolo ‘a fasce’
La Corte di Cassazione ha stabilito che, in un licenziamento collettivo, il calcolo dell'anzianità di servizio non può avvenire per fasce temporali. L'azienda aveva raggruppato i dipendenti, assegnando lo stesso punteggio a un lavoratore con più anzianità effettiva rispetto a un collega, portando al suo licenziamento. Secondo i giudici, i criteri licenziamento collettivo, e in particolare l'anzianità, devono essere applicati in modo rigoroso e puntuale, calcolando la durata esatta del rapporto di lavoro. Qualsiasi metodo alternativo, come quello per fasce, è illegittimo se non previsto da un accordo sindacale specifico. Di conseguenza, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo.
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Licenziamento collettivo: reintegro se la scelta è limitata a una sede
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento nell'ambito di una procedura collettiva. L'Azienda aveva limitato la scelta dei lavoratori da licenziare a una sola sede, nonostante la riorganizzazione riguardasse l'intera struttura nazionale. Questa decisione costituisce una violazione dei criteri di scelta del licenziamento collettivo. La Corte ha stabilito che, in assenza di specifiche e comprovate ragioni tecnico-produttive, la platea dei lavoratori da confrontare deve estendersi a tutto il 'complesso aziendale'. La violazione non è meramente formale ma sostanziale, comportando l'annullamento del licenziamento e il diritto del Lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo illegittimo: azienda condannata per caos comunicativo
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma le sue comunicazioni agli uffici competenti e ai sindacati sono risultate frammentarie, tardive e poco chiare. Un lavoratore, licenziato nell'ambito di questa procedura, ha impugnato il provvedimento. I giudici hanno dichiarato il licenziamento collettivo illegittimo proprio a causa della violazione delle norme sulla trasparenza e completezza delle informazioni. L'azienda è stata condannata a pagare un'indennità risarcitoria al lavoratore. La Corte di Cassazione ha poi dichiarato estinto il processo, confermando di fatto la vittoria del dipendente, poiché l'azienda ha rinunciato al proprio ricorso.
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Criteri di scelta CIGS: illegittimità e risarcimento
La Corte di Cassazione conferma la condanna di un'azienda al risarcimento dei danni a favore di un lavoratore collocato in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La decisione si fonda sulla illegittimità dei criteri di scelta CIGS adottati, ritenuti eccessivamente generici e discrezionali. La Corte ha rigettato i quattordici motivi di ricorso dell'azienda, ribadendo che la semplice indicazione di criteri non è sufficiente se la loro applicazione pratica risulta arbitraria, e ha confermato il diritto del lavoratore a percepire la differenza tra la retribuzione piena e l'indennità di integrazione salariale ricevuta.
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Criteri di scelta CIGS: illegittimi se generici
Una nota azienda manifatturiera ricorreva in Cassazione contro la sentenza che la condannava a risarcire alcuni dipendenti per illegittima collocazione in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS). La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, confermando che i criteri di scelta CIGS, se troppo generici e non specificati negli accordi sindacali, rendono la sospensione illegittima. La decisione ribadisce che la selezione dei lavoratori non può essere lasciata alla discrezionalità del datore di lavoro, il quale ha l'onere di provare la correttezza del proprio operato.
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Licenziamento motivo oggettivo: prova e repechage
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore contro un licenziamento motivo oggettivo. La decisione conferma la legittimità del recesso basato sulla soppressione del posto di lavoro, chiarendo che il ricorso non può contestare nel merito la valutazione delle prove già effettuata conformemente da due tribunali. La Corte ha ribadito i limiti del vizio di motivazione e l'inapplicabilità dei criteri dei licenziamenti collettivi a quelli individuali.
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Licenziamento collettivo: illegittimo se limitato
La Corte di Cassazione conferma che un licenziamento collettivo è illegittimo se l'azienda limita la platea dei lavoratori a una sola sede, senza confrontare i profili professionali fungibili presenti in altre unità produttive. Tale violazione dei criteri di scelta comporta la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8815/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha ribadito che, di norma, la comparazione deve avvenire sull'intero 'complesso aziendale' e che la distanza geografica non è una giustificazione sufficiente per restringere l'ambito di scelta. Tale violazione dei criteri di scelta è considerata un vizio sostanziale, che comporta il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro.
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Licenziamento collettivo: limiti alla scelta territoriale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8750/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei dipendenti a una sola sede, senza fornire adeguate ragioni tecnico-produttive. La Corte ha stabilito che la scelta dei lavoratori da licenziare deve avvenire, di norma, considerando l'intero complesso aziendale e che la violazione di tale principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici illegittimi
La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza dimostrare l'infungibilità delle mansioni con il personale di altre sedi. La violazione dei criteri di scelta comporta il diritto alla reintegrazione del lavoratore.
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Platea licenziamento collettivo: i criteri di scelta
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1959/2024, ha stabilito che in un licenziamento collettivo per chiusura di una sede, l'azienda non può limitare la platea dei lavoratori da licenziare solo a quelli della filiale interessata. Se esistono professionalità fungibili in altre sedi, la comparazione deve avvenire a livello aziendale. La violazione di questo principio rende il licenziamento illegittimo e comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1803/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che la scelta deve riguardare l'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano ragioni tecnico-produttive oggettive e specifiche, che l'azienda ha l'onere di provare. La violazione di questo principio costituisce un vizio sostanziale che comporta la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: pool di lavoratori limitato
Una società di consulenza tecnologica ha effettuato un licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti alla sola sede di una città, escludendo personale con professionalità comparabili di altre sedi. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1844/2024, ha respinto il ricorso dell'azienda, confermando l'illegittimità del licenziamento. È stato ribadito il principio secondo cui, nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare deve estendersi all'intero complesso aziendale, a meno che non sussistano comprovate e specifiche esigenze tecnico-produttive che giustifichino una limitazione, onere probatorio non assolto dall'azienda. Di conseguenza, è stata confermata la tutela reintegratoria per il lavoratore.
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Licenziamento collettivo: la scelta dei lavoratori
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1824/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva ingiustificatamente limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede. La Corte ha stabilito che, in presenza di professionalità fungibili tra diverse sedi, l'azienda è tenuta a estendere la comparazione a tutto il personale con mansioni simili, indipendentemente dalla loro dislocazione geografica. La violazione di questo principio non è un vizio formale, ma sostanziale, e comporta la tutela reintegratoria per il lavoratore. Il ricorso dell'azienda è stato quindi rigettato.
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Giudicato esterno: limiti in caso di licenziamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 387/2024, ha chiarito i limiti del giudicato esterno. Una precedente sentenza che annulla un licenziamento collettivo per vizi procedurali non costituisce prova automatica del diritto dei lavoratori ad essere assunti da un'altra società, anche se collegata. La Corte ha stabilito che, affinché il giudicato sia vincolante, le due cause devono avere identico oggetto (petitum) e identiche ragioni (causa petendi), condizione non soddisfatta nel caso di specie, dove si confrontavano l'illegittimità di un licenziamento e il diritto a una nuova assunzione basata su un accordo separato.
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