Una società ha effettuato un licenziamento collettivo considerando solo i dipendenti di una sede specifica. I tribunali hanno dichiarato il licenziamento illegittimo, poiché l'azienda non ha giustificato la mancata inclusione di personale con professionalità simili di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori non può essere limitata geograficamente senza valide e oggettive ragioni tecnico-produttive, confermando la reintegra del lavoratore.
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