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Legge n. 223 del 1991, art. 4 comma 9

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Licenziamento collettivo: i criteri di scelta corretti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 10083/2024, ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti della sede produttiva soppressa. La Corte ha stabilito che, in assenza di un accordo sindacale, i criteri di scelta legali devono essere applicati comparando tutti i lavoratori con professionalità omogenee dell'intero complesso aziendale, non potendo l'azienda restringere arbitrariamente l'ambito di selezione per motivi di costi o per un presunto rifiuto non provato al trasferimento.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava un licenziamento collettivo limitandolo a una sola sede. Un lavoratore impugnava il recesso. La Cassazione ha confermato l'illegittimità, chiarendo che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da considerare deve includere l'intero complesso aziendale, salvo specifiche e comprovate esigenze tecnico-produttive. La sola distanza geografica non è una giustificazione valida.
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Licenziamento collettivo: limiti geografici e scelta
Una società ha effettuato un licenziamento collettivo considerando solo i dipendenti di una sede specifica. I tribunali hanno dichiarato il licenziamento illegittimo, poiché l'azienda non ha giustificato la mancata inclusione di personale con professionalità simili di altre sedi. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che nel licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori non può essere limitata geograficamente senza valide e oggettive ragioni tecnico-produttive, confermando la reintegra del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittima la scelta locale
Una società avviava una procedura di licenziamento collettivo limitando la selezione dei dipendenti a una sola delle sue filiali. Un lavoratore licenziato ha impugnato la decisione, ottenendo ragione in tutti i gradi di giudizio. La Corte di Cassazione ha confermato che il licenziamento è illegittimo, poiché la platea dei lavoratori da considerare per la scelta deve includere tutti i dipendenti con professionalità comparabili e fungibili presenti nell'intera azienda, non solo nella sede interessata dalla riduzione di personale. La Corte ha ribadito che la violazione di questo criterio di scelta comporta l'annullamento del licenziamento e la reintegrazione del lavoratore.
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Licenziamento collettivo: illegittimo senza confronto
La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento collettivo in cui un'azienda aveva limitato la platea dei lavoratori da licenziare a una sola sede geografica, senza confrontare le loro professionalità con quelle dei colleghi di altre sedi. Secondo la Corte, in assenza di comprovate esigenze tecnico-produttive che giustifichino tale limitazione, la comparazione deve avvenire a livello aziendale complessivo per garantire una corretta applicazione dei criteri di scelta. Il ricorso dell'azienda è stato quindi respinto.
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Licenziamento collettivo: obbligo di scelta nazionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo un licenziamento collettivo in cui l'azienda aveva limitato la selezione del personale da licenziare ai soli dipendenti di una specifica sede produttiva. La Corte ha ribadito che la platea di comparazione deve estendersi a tutti i lavoratori con professionalità simili nell'intera organizzazione aziendale, indipendentemente dalla loro collocazione geografica, confermando il diritto del lavoratore alla reintegra nel posto di lavoro.
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Giudicato esterno: limiti in caso di licenziamento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 387/2024, ha chiarito i limiti del giudicato esterno. Una precedente sentenza che annulla un licenziamento collettivo per vizi procedurali non costituisce prova automatica del diritto dei lavoratori ad essere assunti da un'altra società, anche se collegata. La Corte ha stabilito che, affinché il giudicato sia vincolante, le due cause devono avere identico oggetto (petitum) e identiche ragioni (causa petendi), condizione non soddisfatta nel caso di specie, dove si confrontavano l'illegittimità di un licenziamento e il diritto a una nuova assunzione basata su un accordo separato.
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