La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1474/2025, ha chiarito che in un accertamento a tavolino, condotto cioè presso gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, non sussiste l'obbligo di redigere un processo verbale di constatazione (PVC). Inoltre, il contraddittorio preventivo non è richiesto per i tributi non armonizzati. Per i tributi armonizzati come l'IVA, invece, l'omissione del contraddittorio rende l'atto nullo solo se il contribuente fornisce la "prova di resistenza", dimostrando quali argomenti avrebbe potuto far valere per evitare l'accertamento.
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