Una società ha ricevuto una cartella di pagamento IVA a seguito di un controllo automatizzato. L'azienda ha contestato l'atto sostenendo la mancata ricezione della comunicazione di irregolarità e un difetto di motivazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in caso di correzione di errori emersi direttamente dalla dichiarazione del contribuente, l'amministrazione finanziaria non ha l'obbligo di inviare una comunicazione preventiva. La cartella di pagamento, in tali circostanze, è legittima e la sua motivazione può consistere nel semplice richiamo alla dichiarazione stessa.
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