Una società di costruzioni ha impugnato una cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato, lamentando la mancata ricezione dell'avviso bonario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un principio chiave sull'onere della prova: spetta al contribuente, e non all'Agenzia delle Entrate, dimostrare in modo specifico la discrepanza tra i dati dichiarati e quelli pretesi, poiché la cartella si basa sulla sua stessa dichiarazione. La semplice contestazione generica non è sufficiente.
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