Una società, dopo aver vinto nei primi due gradi di giudizio contro un avviso di accertamento per IRES e IRAP, ha aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti. L'Amministrazione Finanziaria, che aveva proposto ricorso in Cassazione, ha confermato la regolarità della domanda. La Corte di Cassazione, preso atto dell'adesione di entrambe le parti alla procedura, ha dichiarato l'estinzione del processo tributario in base alla L. 197/2022.
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