Una società in liquidazione ha citato in giudizio un istituto di credito per l'applicazione di interessi ultralegali e altre somme non dovute su due conti correnti. Le corti di merito hanno respinto la domanda, attribuendo alla società l'onere della prova bancario, ovvero la mancata produzione dei contratti. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando che in un'azione di ripetizione di indebito, la prova della mancanza di una causa giustificativa (un fatto negativo) può essere fornita anche tramite presunzioni, come la mancata produzione del contratto da parte della banca, che ha l'obbligo di conservarlo.
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