Due imputati, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento per reati associativi, presentano ricorso in Cassazione. Contestano l'applicazione dell'aggravante di transnazionalità, sostenendo che fosse giuridicamente errata. La Corte Suprema, tuttavia, dichiara il ricorso inammissibile. Il principio sancito è che un ricorso contro patteggiamento per erronea qualificazione giuridica è ammesso solo se l'errore è palese e immediatamente riconoscibile. In questo caso, le argomentazioni degli imputati sono state ritenute troppo generiche e non hanno dimostrato un errore così evidente da giustificare l'annullamento dell'accordo. La sentenza di patteggiamento è quindi diventata definitiva.
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