Un contribuente, dopo aver impugnato alcune intimazioni di pagamento fino in Cassazione, ha aderito alla "Rottamazione Ter", un condono fiscale. Tale adesione implicava la rinuncia al giudizio in corso. La Corte di Cassazione, rilevando la mancanza di corrispondenza tra i documenti della rottamazione e l'oggetto del giudizio, ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile non per cessata materia del contendere, come richiesto dal ricorrente, ma per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire la causa, derivante proprio dall'impegno alla rinuncia.
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