Una cooperativa sociale ha impugnato un avviso di liquidazione per l'imposta di registro, emesso dall'Agenzia delle Entrate per una complessa operazione societaria. L'Amministrazione, applicando l'art. 20 imposta di registro, aveva riqualificato una serie di negozi collegati come un'unica cessione di ramo d'azienda, elusiva della maggiore imposta proporzionale. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha cassato la sentenza di merito. La decisione si fonda sull'applicazione retroattiva delle modifiche legislative all'art. 20, che ora impongono di valutare l'atto ai fini fiscali basandosi esclusivamente sul suo contenuto, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati.
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