La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito, stabilendo che un rapporto di lavoro, formalmente qualificato come contratto di agenzia, deve essere considerato a tutti gli effetti un rapporto di lavoro subordinato se le modalità concrete di svolgimento della prestazione lo dimostrano. Nel caso specifico, un lavoratore operava come autista seguendo percorsi e orari predeterminati dall'azienda, senza alcuna autonomia né rischio d'impresa, risultando pienamente inserito nell'organizzazione aziendale. La Corte ha ribadito che la realtà fattuale prevale sul 'nomen iuris' (il nome dato al contratto), poiché il tipo contrattuale del lavoro subordinato non è disponibile alla libera scelta delle parti per eludere le tutele previste dalla legge.
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