Un lavoratore ha chiesto l'assunzione definitiva presso un'azienda di trasporti dopo che il Tribunale aveva accertato una interposizione fittizia di manodopera. L'azienda si è opposta, rifiutando l'assunzione a causa dei carichi pendenti del lavoratore, applicando una vecchia norma del 1931 sui requisiti morali per i nuovi assunti. La Corte d'Appello ha dato ragione all'azienda, ma la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. I giudici hanno stabilito che, in caso di interposizione fittizia di manodopera, il rapporto di lavoro si considera legalmente costituito con l'utilizzatore reale fin dall'inizio. Di conseguenza, l'azienda non può rifiutare l'impiego applicando requisiti previsti per le nuove assunzioni, poiché il rapporto era già in corso per legge. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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