La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 868/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di appalto illecito. Se un rapporto di lavoro viene ricondotto al committente a seguito di un'interposizione fittizia di manodopera, quest'ultimo non può detrarre dalle retribuzioni dovute le somme che il lavoratore ha percepito lavorando per altri datori di lavoro nel periodo di illegittimo rifiuto della prestazione. La Corte ha chiarito che l'obbligazione del datore di lavoro ha natura retributiva e non risarcitoria, escludendo così l'applicazione del principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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