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Legge n. 1369 del 1960, art. 1

5 provvedimenti

Appalto o interposizione fittizia di manodopera: la Cassazione
Un lavoratore impiegato nei servizi di pulizia e manutenzione ferroviaria ha fatto causa alla società committente. Il dipendente ha chiesto l'accertamento di una interposizione fittizia di manodopera e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto con il committente. La Corte di Appello ha respinto la domanda. I giudici hanno accertato che la ditta appaltatrice gestiva autonomamente il personale con una propria organizzazione aziendale. I controlli tecnici del committente rientravano nella normale verifica del servizio appaltato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del dipendente, condannandolo alle spese di lite. La Suprema Corte ha ribadito che spetta sempre al dipendente provare la subordinazione reale con il committente.
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Trasferimento illegittimo: il giudicato esterno decide
Una lavoratrice contesta il trasferimento da una sede all'altra, giustificato dall'azienda con ragioni organizzative. La Corte di Cassazione ha dichiarato il trasferimento illegittimo applicando il principio del "giudicato esterno": una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti, riguardante il licenziamento della dipendente, aveva già accertato l'illegittimità dello stesso trasferimento. Questa decisione è diventata vincolante, portando all'annullamento della sentenza d'appello e al rinvio del caso per una nuova valutazione basata su questo punto fermo.
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Interposizione fittizia manodopera: la paga del terzo
La Corte di Cassazione ha stabilito che in un caso di interposizione fittizia di manodopera, il datore di lavoro effettivo (committente) non può detrarre dalle retribuzioni dovute le somme che il lavoratore ha percepito da un altro datore di lavoro. L'efficacia liberatoria è riconosciuta solo per i pagamenti effettuati dall'intermediario fittizio originario, e non da soggetti terzi con cui il lavoratore ha instaurato un nuovo e distinto rapporto di lavoro.
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Appalto illecito: la retribuzione non si tocca
In un caso di appalto illecito, la Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro effettivo deve corrispondere l'intera retribuzione al lavoratore, senza poter detrarre le somme che quest'ultimo ha percepito dal datore di lavoro fittizio. La Corte ha chiarito che l'obbligazione ha natura puramente retributiva e non risarcitoria, rendendo inapplicabile il principio della "compensatio lucri cum damno".
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Appalto illecito: le somme non si detraggono
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 868/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di appalto illecito. Se un rapporto di lavoro viene ricondotto al committente a seguito di un'interposizione fittizia di manodopera, quest'ultimo non può detrarre dalle retribuzioni dovute le somme che il lavoratore ha percepito lavorando per altri datori di lavoro nel periodo di illegittimo rifiuto della prestazione. La Corte ha chiarito che l'obbligazione del datore di lavoro ha natura retributiva e non risarcitoria, escludendo così l'applicazione del principio della 'compensatio lucri cum damno'.
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