La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1756/2024, ha chiarito la portata della responsabilità del custode giudiziario per i danni causati a terzi dall'immobile affidatogli. Nel caso specifico di un allagamento, la Corte ha stabilito che il custode non può essere esonerato da responsabilità sulla base di una mera ipotesi di un fatto doloso di terzi non provato. La sua posizione implica un dovere di vigilanza e controllo, la cui violazione fa scattare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., a meno che non fornisca la prova rigorosa del caso fortuito.
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