La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31376/2024, ha stabilito che l'accertamento basato sul redditometro si fonda su una presunzione legale relativa, non su una presunzione semplice. Di conseguenza, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore spetta interamente al contribuente. Il caso riguardava un contribuente a cui era stato contestato un maggior reddito per gli anni 2006, 2007 e 2008 sulla base della disponibilità di immobili, auto e un cavallo. La Corte ha cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva erroneamente alleggerito l'onere probatorio del contribuente, ribadendo che quest'ultimo deve fornire una prova documentale specifica sull'origine e l'utilizzo di eventuali redditi non imponibili.
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