Una contribuente scopriva l'esistenza di debiti tramite un estratto di ruolo e lo impugnava, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti. La Corte di Cassazione, applicando una recente normativa (art. 12, co. 4-bis, d.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ora consentita solo in tre casi specifici di pregiudizio concreto per il debitore, al di fuori dei quali manca l'interesse ad agire. La Corte ha quindi cassato la sentenza senza rinvio, stabilendo che l'azione non poteva essere proposta.
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