La Corte di Cassazione ha stabilito che la demolizione di un'opera edilizia abusiva, se effettuata dopo l'emissione di un'ordinanza di demolizione da parte dell'autorità amministrativa, non consente di beneficiare dell'attenuante del risarcimento del danno. Secondo la Corte, per ottenere lo sconto di pena, la riparazione deve essere spontanea e non una conseguenza di un'azione impositiva della pubblica amministrazione. Il ricorso degli imputati, condannati per reati edilizi, è stato quindi dichiarato inammissibile.
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