La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32986/2024, ha respinto il ricorso di un centro trasmissione dati e di un bookmaker estero, confermando la loro responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta unica scommesse relativa agli anni 2011 e 2012. La Corte ha stabilito che, a partire dal 2011, la normativa permetteva agli intermediari di rinegoziare i contratti per traslare l'onere fiscale sul bookmaker, rendendo legittima l'imposizione. Sono stati rigettati anche i motivi relativi a vizi procedurali e presunte violazioni del diritto UE.
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