La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, ribadendo i limiti tassativi per l'impugnazione. Il caso riguarda un appello patteggiamento basato su una presunta carenza di motivazione e sull'eccessività della pena, motivi non previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. La Corte sottolinea che, in sede di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice in merito a un'eventuale assoluzione ex art. 129 c.p.p. è attenuato e può essere anche implicito, data la natura negoziale del rito.
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