La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso post-patteggiamento presentato da un imputato che lamentava la mancata valutazione di cause di proscioglimento. La Corte ha ribadito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., i motivi di impugnazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta sono tassativi e non includono la supposta esistenza di cause di assoluzione, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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