La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato inammissibile il ricorso Cassazione presentato personalmente da un soggetto avverso un provvedimento del Tribunale di Sorveglianza. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che impone la necessaria assistenza di un avvocato. L'inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
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