Un Imputato, condannato per rapina aggravata, ha visto la sua pena rideterminata in appello. Ha poi presentato ricorso in Cassazione contestando il `riconoscimento recidiva`, basato su una condanna svizzera, sostenendo l'irregolarità della procedura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che, avendo l'Imputato concordato la pena in appello (patteggiamento in appello), aveva rinunciato ai motivi di impugnazione. La questione della `recidiva` non rientrava tra le "pene illegali" che avrebbero consentito un ricorso, in quanto richiedeva accertamenti di fatto non ammissibili in quella sede.
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