Un contribuente viene accertato per capitali non dichiarati all'estero. L'Agenzia delle Entrate applica il raddoppio termini accertamento previsto dal D.L. 78/2009. La Corte di Cassazione chiarisce che tale raddoppio, essendo una norma procedurale, si applica anche ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. Tuttavia, la presunzione legale di evasione, di natura sostanziale, non è retroattiva. L'Agenzia può comunque provare l'evasione tramite presunzioni semplici basate sugli stessi fatti. La sentenza è cassata con rinvio.
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